Il 25 giugno 2026 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Deghi S.p.A. con 2 milioni di euro per una pratica commerciale scorretta realizzata sul sito deghi.it. Al centro del provvedimento PS13027 c'è un elemento che chiunque abbia fatto acquisti online conosce bene: il contatore alla rovescia che segnala quanti minuti o secondi restano per approfittare di uno sconto. Un meccanismo apparentemente innocuo, che in questo caso l'Autorità ha ricondotto a una tecnica di manipolazione.
⏳ Il meccanismo del countdown che non scade mai
Secondo quanto accertato dall'AGCM, tra gennaio 2024 e la fine di dicembre 2025 Deghi ha associato a numerosi prodotti offerte a termine accompagnate da un timer che scandiva il tempo residuo della promozione. Il problema non era la presenza del contatore in sé, ma ciò che accadeva alla sua scadenza: l'offerta, anziché terminare, si rinnovava alle medesime condizioni economiche, riavviando un nuovo conto alla rovescia. L'urgenza comunicata all'utente era, in altre parole, fittizia.
A rendere ancora più insidioso il meccanismo contribuiva un ulteriore elemento dell'interfaccia:
- un indicatore del numero di pezzi ancora disponibili, capace di rafforzare la percezione di scarsità del prodotto
- la combinazione tra scadenza temporale e disponibilità limitata, che amplificava la sensazione di dover decidere in fretta
- una rappresentazione dei prezzi e degli sconti "in promozione" non corrispondente alla reale dinamica delle offerte
⚖️ Perché la condotta è "in ogni caso ingannevole"
L'AGCM ha qualificato la pratica come "in ogni caso ingannevole" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g) del Codice del consumo, la cosiddetta black list: un elenco di condotte considerate scorrette a prescindere da una valutazione caso per caso, proprio perché la loro attitudine a falsare le scelte del consumatore è ritenuta intrinseca. Dichiarare che un'offerta durerà solo per un tempo limitato quando in realtà resta disponibile alle stesse condizioni rientra pienamente in questa categoria.
La condotta è stata giudicata particolarmente insidiosa perché fondata su un'urgenza artificiale: imporre un limite temporale inesistente sfrutta la cosiddetta euristica della scarsità, il meccanismo cognitivo per cui tendiamo ad attribuire più valore a ciò che percepiamo come raro o in via di esaurimento. L'effetto è spingere verso un acquisto impulsivo, sottraendo al consumatore il tempo necessario per una scelta informata.
🧩 Cosa sono i dark pattern
Il Codice del consumo non contiene una definizione espressa di dark pattern. Con questo termine si indicano comunemente le strategie di design manipolative inserite nelle interfacce utente per indurre scelte non allineate agli interessi reali di chi le compie. L'OCSE, in uno studio del 2022, li descrive come pratiche diffuse nelle interfacce online che portano i consumatori a decisioni spesso contrarie al proprio interesse. Il Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065, considerando 67) li definisce come pratiche che distorcono o compromettono, intenzionalmente o di fatto, la capacità degli utenti di compiere scelte autonome e consapevoli.
Le categorie più ricorrenti individuate a livello internazionale comprendono:
- l'obbligo di rilasciare dati per proseguire nella navigazione o nell'acquisto
- l'evidenza visiva delle opzioni più favorevoli all'impresa rispetto a quelle vantaggiose per l'utente
- le richieste ripetute e insistenti volte a ottenere un determinato consenso o comportamento
- gli ostacoli frapposti alla cancellazione di un servizio o di un abbonamento
- l'inserimento nascosto di prodotti nel carrello o le notifiche sugli acquisti altrui a fini di pressione sociale
- l'urgenza generata da contatori, falsa scarsità ed effetto FOMO, categoria in cui rientra il caso Deghi
📊 Un trend di enforcement che si consolida
La decisione non è un episodio isolato, ma si inserisce in una linea di intervento sempre più definita dell'Autorità sulle architetture digitali. In precedenti procedimenti l'AGCM aveva già affrontato l'uso di countdown e messaggi di scorte in esaurimento per stimolare acquisti eccessivi, la combinazione tra evidenza visiva e sovraccarico informativo, e le tecniche volte a favorire la sottoscrizione di servizi in abbonamento ostacolandone al contempo la disdetta. Sotto osservazione restano anche le caselle pre-selezionate e i meccanismi di opt-out di difficile attivazione.
La dimensione del fenomeno è tutt'altro che marginale: uno studio della Commissione europea del 2022 ha rilevato che il 97% dei siti e delle app più diffusi nell'Unione utilizza almeno un dark pattern. Un dato che spiega perché la corretta rappresentazione di prezzi, sconti, tempistiche e disponibilità sia oggi trattata come un obbligo giuridico preciso, e non come una semplice scelta di comunicazione commerciale.
💶 Il quadro sanzionatorio e i rischi
Le conseguenze di una violazione possono essere rilevanti. Per condotte di rilievo nazionale la sanzione può arrivare fino a 10 milioni di euro, mentre per infrazioni diffuse o con dimensione unionale il tetto è fissato al 4% del fatturato annuo. A questi importi si aggiungono il rischio di contenzioso civile, incluse le azioni collettive promosse da consumatori o associazioni, e il possibile danno reputazionale, spesso più duraturo della sanzione stessa.
Per gli operatori dell'e-commerce ne deriva l'opportunità di sottoporre le proprie interfacce e le comunicazioni promozionali a verifiche strutturate e periodiche, verificando che ciò che l'utente vede corrisponda a ciò che accade realmente. La coerenza tra promessa e realtà dell'offerta è il vero discrimine tra una leva di marketing legittima e una pratica sanzionabile.
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